Nell'aprile 2026 si è spostato qualcosa per chiunque, in Europa, pensi di comprare argento senza IVA in un deposito doganale dentro l'UE. Il Ministero federale delle finanze tedesco, con una circolare del 9 aprile 2026, ha riscritto le regole IVA per i depositi doganali in Germania, da applicare a tutti i casi aperti. Il settore è stato colto di sorpresa, e alcuni fornitori hanno sospeso lo stesso giorno le nuove operazioni su argento e metalli tecnologici.
Chi vuole capire perché è una cesura, e perché un deposito svizzero o del Liechtenstein non ne è toccato, deve fare un passo indietro. E chi non ha ancora deciso quale luogo sia adatto alla sua situazione dovrebbe partire un livello più in alto: dalla panoramica Dove custodire i metalli preziosi.
Perché l'argento sta in un deposito doganale
Oro e argento hanno un trattamento fiscale completamente diverso. L'oro da investimento è esente da IVA all'acquisto, in Italia come in tutta l'UE e allo stesso modo in Svizzera. Per argento, platino e palladio non è così. In Italia all'acquisto paghi l'IVA al 22 per cento, in Germania il 19, in Svizzera l'8,1.
Per un investitore questa imposta non è una partita di giro, ma una perdita vera. La paghi all'acquisto e non la recuperi alla vendita, perché il commerciante ti riacquista il metallo al valore del materiale. Su una posizione di argento a sei cifre sono importi a cinque cifre, persi il giorno stesso dell'acquisto.
Proprio per questo il deposito doganale si è affermato come soluzione. La merce che vi si trova si considera, fiscalmente, non importata. Acquisto, custodia e vendita avvengono senza dazi né IVA, finché il metallo non lascia il deposito. Chi non voleva comunque accatastare il proprio argento in salotto aveva così una possibilità pulita e del tutto legale di evitare l'imposta.
Che cosa è cambiato in Germania il 9 aprile 2026
La circolare tedesca lega l'esenzione a una condizione che un investitore di regola non soddisfa: la fornitura è esente solo se tu, o chi agisce per tuo conto, chiudi davvero il regime di deposito doganale, cioè importi formalmente il metallo o lo riesporti.
Il Ministero descrive espressamente il caso dell'investimento. Si tratta di forniture a un acquirente che è consumatore finale e per le quali di regola non si arriva a un'importazione o a una riesportazione, citando espressamente l'acquisto di beni a scopo d'investimento. L'esempio della circolare è l'investitore che si vede accreditare il metallo nel deposito, riceve una ricevuta di deposito e non chiude il regime fino alla vendita. Risultato: la fornitura a lui è imponibile e soggetta a imposta.
Nel classico modello d'investimento succede proprio questo. L'investitore compra, il metallo resta dov'è, non viene mai spostato fisicamente. Manca quindi il passaggio a cui ora è legata l'esenzione, e l'acquisto diventa soggetto a IVA.
Tre cose contano:
- L'oro da investimento non è toccato. Per l'oro da investimento vale una propria esenzione, indipendente da tutto questo. La circolare stessa non parla affatto di metalli preziosi; il suo unico esempio di metallo è il cobalto. In pratica lo spostamento colpisce argento, platino, palladio, metalli tecnologici e terre rare.
- La modifica riguarda i depositi doganali in Germania. È un'istruzione amministrativa tedesca sull'IVA e non arriva fino in Svizzera.
- Non c'è un periodo transitorio. Le regole si applicano a tutti i casi aperti.
Per chi vive in Italia la lezione va oltre la Germania. Dentro l'UE il trattamento IVA di un deposito doganale passa anche dall'interpretazione delle amministrazioni nazionali, e un'interpretazione può cambiare in un giorno, come mostra il caso tedesco. Un deposito fuori dall'UE non dipende da nessuna di esse.
L'unica via d'uscita che la circolare lascia aperta
C'è una configurazione in cui l'esenzione resta, ed è formulata nella circolare come esempio: quando nel contratto d'acquisto è stabilito che l'acquirente, o chi agisce per lui, alla vendita dovrà ritirare il metallo dal deposito e importarlo. Allora la fornitura è esente già al momento dell'acquisto, perché la chiusura del regime è certa fin dall'inizio.
Solo che il prezzo di questa esenzione è esattamente ciò che il modello doveva evitare. Chi si impegna per contratto a importare l'argento in seguito si impegna anche a pagarci l'imposta più tardi, solo come IVA all'importazione. L'imposta è rinviata, non evitata.
È questo il vero dato dietro il titolo: per l'investitore che vuole comprare metallo e lasciarlo lì, il deposito doganale tedesco come luogo esente è finito.
Che cosa succede al metallo già comprato
Qui serve precisione, perché nel settore si parla in modo sbrigativo di tutela dell'esistente. Quello che c'è scritto davvero: le nuove regole si applicano a tutti i casi aperti. Per le operazioni eseguite prima della pubblicazione della circolare non viene contestato al commerciante di averle trattate come esenti.
In pratica: chi ha comprato prima del 9 aprile 2026 non deve aspettarsi che il suo acquisto venga riaperto. Ma la tolleranza è rivolta al commerciante e alla sua IVA, non a te e al tuo metallo. È una concessione amministrativa, non un diritto, e copre solo il passato. Ogni nuovo acquisto da ora in poi segue la nuova interpretazione.
Chi ha una posizione in un deposito doganale tedesco si trova davanti a una domanda molto concreta: aumentarla lì senza IVA non si può più. O la posizione resta com'è e il metallo nuovo nasce altrove, oppure anche la giacenza si sposta. Entrambe le cose sono un calcolo, non una questione di fede, e il calcolo lo facciamo più sotto.
Perché la Svizzera e il Liechtenstein restano fuori
Un deposito franco svizzero è sotto la dogana svizzera. La Svizzera non è membro dell'UE e non fa parte del territorio doganale dell'UE. Il Liechtenstein forma con la Svizzera, dal trattato doganale del 1923, un territorio doganale comune e, dal trattato sull'IVA del 1994, anche un territorio IVA comune; il Principato applica in parallelo le norme materiali svizzere.
Ne segue una conseguenza poco spettacolare, ma decisiva: una modifica della prassi IVA tedesca non cambia nulla per il metallo che si trova a Zurigo, a Ginevra o a Vaduz. E vale lo stesso per qualsiasi prassi di qualsiasi altro Stato UE, Italia compresa.
In più il diritto svizzero apre la stessa strada dall'altro lato. La fornitura di merce che si trovava dimostrabilmente in un deposito franco sotto vigilanza doganale e non ha perso questo statuto è esente dall'imposta. Anche una vendita all'interno del deposito franco resta quindi senza IVA, finché il metallo non lascia il deposito e conserva il suo statuto doganale. Per il deposito doganale aperto vale lo stesso, con la condizione che il regime venga chiuso regolarmente. In un deposito del genere puoi quindi continuare a comprare argento, platino e palladio al valore netto della merce e custodirli senza limiti di tempo, senza dazi e senza IVA.
Guarda la motivazione, perché porta più lontano del titolo: l'operazione è esente non perché un deposito sia di per sé esente, ma perché la merce ha lo statuto doganale e lo conserva. Se lo perde, cade con lui anche l'esenzione. Per l'oro da investimento, fiscalmente, il deposito non ti serve comunque: in Svizzera le operazioni con oro a scopo d'investimento da 995 millesimi in lingotti con il punzone di un saggiatore fonditore riconosciuto e con monete d'oro coniate dallo Stato sono esenti, e lo è anche l'importazione di quell'oro. Chi vuole custodire solo oro in Svizzera non ha quindi bisogno di un deposito franco e sceglie il caveau per forma di custodia e sicurezza.
Non è una scappatoia e non è una costruzione. È semplicemente la conseguenza del fatto che la merce non è mai stata importata in un territorio fiscale in cui potesse nascere un'imposta.
Il punto in cui diventa caro
Qui sta l'errore che nelle consulenze correggiamo più spesso. L'imposta non è condonata, è rinviata.
Appena ritiri il metallo dal deposito franco e lo immetti in libera pratica, i tributi diventano dovuti. Se lo ritiri in Svizzera, è l'IVA svizzera. Se lo fai portare in Italia, è un'importazione da un Paese terzo, con l'IVA all'importazione del 22 per cento sull'intero valore della merce.
Chi quindi pensa di riportare un giorno il proprio argento a casa non ha risparmiato nulla, ha solo rinviato. Il modello funziona per chi vuole davvero tenere la posizione a lungo fuori dallo Stato che può raggiungerla. Per tutti gli altri è la soluzione sbagliata, ed è meglio saperlo prima che dopo.
È anche la differenza strutturale rispetto a Singapore. Lì l'imposta sui consumi sui metalli da investimento non è rinviata: non nasce proprio. Chi ha capito questa differenza sceglie il luogo per altri motivi: Custodire metalli preziosi a Singapore.
La domanda dei 10.000 euro, e perché riguarda quasi solo l'oro
Quasi ogni cliente ci fa la stessa domanda: devo dichiararlo al confine?
La risposta è più precisa di quanto molti si aspettino. Con il regolamento europeo sul controllo del contante, alle frontiere dell'UE l'oro vale per legge come contante. Ci rientrano lingotti, pepite e aggregati d'oro con un titolo di almeno il 99,5 per cento e monete d'oro con un tenore d'oro di almeno il 90 per cento. Chi esce dall'Italia o vi entra con questi valori per 10.000 euro o più deve dichiararlo, senza che nessuno glielo chieda, per via telematica prima del passaggio o per iscritto all'ufficio doganale, come prevede il d.lgs. 195/2008. Svizzera e Liechtenstein sono Paesi terzi, quindi l'obbligo vale in entrambe le direzioni. E in Italia vale perfino verso gli altri Paesi UE.
Per l'argento vale altro. La definizione italiana di contante si ferma all'oro: argento e platino non sono contante e non entrano nella dichiarazione valutaria. Sono merce. Se li porti dalla Svizzera in Italia, oltre la franchigia per chi viaggia li dichiari in dogana come merce d'importazione e paghi l'IVA all'importazione. I gioielli e gli altri oggetti in metallo prezioso, del resto, sono anch'essi merce.
Tutto questo è perfettamente legale e si sbriga in un quarto d'ora. Eppure è il punto in cui la maggior parte delle conversazioni diventa emotiva. Quasi nessuno ha voglia di stare a un valico con dieci chili d'oro in macchina, spiegare provenienza e titolare effettivo e poi finire in una banca dati. Non è una preoccupazione giuridica, è una preoccupazione molto umana. E non è obbligatorio averla. Come funziona nel dettaglio la direzione inversa lo spiega la pagina Importare oro in Italia: dogana, franchigie e la regola dei 10.000 euro.
Perché un trasporto organizzato è un'altra cosa rispetto a un viaggio in auto
Se porti tu il metallo oltre il confine, sei tu la persona che dichiara. Se se ne occupa un trasportatore di valori, le formalità doganali passano al fornitore del servizio.
In pratica funziona così: il metallo viene prima preso in carico in un caveau professionale di alta sicurezza nel Paese in cui si trova; per i clienti in Germania, di regola a Francoforte. Da lì prosegue come trasporto valori assicurato da un caveau all'altro, verso la Svizzera, il Liechtenstein o Singapore. Tu non tocchi mai i lingotti e non stai a nessun confine. La procedura completa, le questioni assicurative e il calcolo da quando conviene rispetto a una vendita li abbiamo scritti nella pagina Trasportare metalli preziosi all'estero.
Per le quantità importanti è anche praticamente superiore al bagagliaio. Quattrocento chili d'argento non entrano in nessun bagaglio, e la questione assicurativa in un viaggio privato non si risolve comunque in modo pulito.
Il calcolo che i più sbagliano
Un cliente aveva da poco una grossa posizione d'argento in Germania e la voleva a Singapore. Il suo primo pensiero era quello più ovvio: vendere in Germania e ricomprare nel Paese di destinazione.
È quasi sempre la variante cara, e il motivo è lo spread. Vendi al prezzo di acquisto del commerciante e compri al prezzo di vendita di un altro commerciante. Con l'argento la forbice tra questi due prezzi è molto più larga che con l'oro. Su una posizione grande un giro del genere arriva in fretta a sei cifre.
Il trasporto degli stessi quattrocento chili è costato circa 15.000 euro. Ha quindi risparmiato una somma a sei cifre tenendo lo stesso metallo, invece di venderlo e ricomprarlo.
Il punto dietro è lo stesso che attraversa tutto il nostro lavoro: uno spostamento non è una cessione. La proprietà non cambia, la posizione resta, cambia solo il luogo. Una vendita seguita da un riacquisto è invece un'operazione economica vera, con tutti i costi e le conseguenze fiscali che ne derivano. Per chi è residente in Italia, per esempio, la vendita fa emergere la plusvalenza, che sui metalli preziosi sconta l'imposta sostitutiva del 26 per cento secondo l'art. 67 del TUIR. Lo spostamento da un caveau all'altro non la fa emergere.
Con le quantità più piccole il calcolo si ribalta. L'argento ha una bassa densità di valore, e trasporto e assicurazione costano al chilo indipendentemente dal prezzo del metallo. Da quando uno spostamento convenga dipende dalla dimensione della posizione, dal metallo e dallo spread che pagheresti davvero. Questo calcolo va fatto prima di vendere, non dopo.
Custodia segregata, non giacenza collettiva
Per la protezione patrimoniale una domanda conta più dell'imposta: ti appartiene un lingotto preciso, o ti appartiene una quota di una giacenza?
Con la custodia segregata, i pezzi depositati sono attribuiti a te in modo univoco, con numero e peso. Con una custodia collettiva hai un diritto verso il depositario. Nella normalità non noti differenze. Nello scenario per cui si tengono metalli preziosi, è l'unica differenza che conta.
Lo stesso vale per la domanda se il tuo metallo stia presso una banca o fuori dal sistema bancario. Chi tiene metalli preziosi come protezione proprio contro le istituzioni che nel momento critico restano chiuse non dovrebbe custodirli nei loro caveau.
Una regola italiana, infine, vale ovunque si trovi il deposito: il metallo detenuto all'estero è un investimento estero e chi è residente in Italia lo indica ogni anno nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, come prevede l'art. 4 del decreto legge 167/1990. Un deposito franco cambia il trattamento IVA, non gli obblighi verso il fisco del Paese in cui vivi.
Che cosa facciamo noi
Non gestiamo caveau né trasporti valori. Li fanno gli specialisti, ed è giusto così.
Quello che facciamo è la decisione che viene prima. Quale giurisdizione è adatta alla tua situazione, quale caveau, quale forma di custodia, in quale forma dovrebbe trovarsi il metallo, e uno spostamento conviene rispetto a quello che stai per fare. Con il cliente di cui sopra, proprio questo calcolo era tutto il valore della consulenza. Altrimenti avrebbe pagato una somma a sei cifre in spread per ritrovarsi alla fine con lo stesso metallo.
A questo si aggiunge la domanda che nessuno fa volentieri: che cosa succede in una successione, in una separazione, in un'esecuzione. Un caveau all'estero non è fine a sé stesso, è parte di una struttura, e deve essere coerente con essa.
Se stai pensando di comprare altro argento e sei inciampato nella nuova regola tedesca, o se vuoi portare fuori dal Paese una posizione esistente, è proprio la conversazione che conviene fare prima di vendere qualcosa. La consulenza si svolge in inglese.
👉 Prenota un appuntamentoDomande frequenti
Posso ancora comprare argento senza IVA in un deposito franco?
In un deposito franco svizzero o del Liechtenstein sì. In un deposito doganale tedesco in pratica non più: dalla circolare del Ministero federale delle finanze del 9 aprile 2026 l'esenzione scatta lì solo se tu, o chi agisce per tuo conto, chiudi davvero il regime di deposito doganale, cioè importi o riesporti il metallo. Un investitore che lascia il metallo dove sta non lo fa.
Gli acquisti fatti in Germania prima del 9 aprile 2026 sono toccati?
La circolare si applica a tutti i casi aperti. Per le operazioni eseguite prima della sua pubblicazione non viene però contestato al commerciante di averle trattate come esenti. In pratica gli acquisti passati restano intatti, ma è una tolleranza verso il commerciante, non una tutela promessa all'investitore.
L'oro da investimento è toccato dalla modifica?
No. L'oro da investimento ha una propria esenzione IVA, indipendente da tutto questo, in Italia, in Germania e in Svizzera. Lo spostamento riguarda argento, platino, palladio e metalli tecnologici.
Pago l'IVA svizzera se compro argento in un deposito franco svizzero?
No. La merce che si trova dimostrabilmente in un deposito franco sotto vigilanza doganale e non perde questo statuto può essere fornita in esenzione; per il deposito doganale aperto vale lo stesso, purché il regime venga chiuso regolarmente. L'8,1 per cento su argento, platino e palladio nasce solo quando il metallo viene immesso in libera pratica.
Devo dichiarare l'oro al confine svizzero?
Da 10.000 euro di valore complessivo sì, senza che nessuno te lo chieda, in entrambe le direzioni. Alle frontiere dell'UE l'oro vale come contante: lingotti, pepite e aggregati da 99,5 per cento e monete da 90 per cento d'oro. L'argento e il platino per la legge italiana non sono contante: sono merce, e all'ingresso in Italia pagano l'IVA all'importazione.